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Partecipazione popolare

Nell'articolo 66 e seguenti dello Statuto il Comune promuove iniziative e istituti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale quali
 
Art. 67 - Consigli comunali aperti

1- Quando particolari motivi di ordine sociale e politico di rilevante interesse per la comunità lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari che consentano la più ampia partecipazione popolare.
2- Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, rappresentanti di altri Enti, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, ecc. interessate ai temi da discutere, esperti. La cittadinanza è comunque invitata ad intervenire.
3- In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti dei soggetti rappresentati.
4- Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese a carico del bilancio comunale. Qualora tali adunanze si concludano con un voto che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.
 
Art. 68 - Consiglio grande

1- Il Comune, per l'esame dei problemi di più ampia rilevanza, quali la predisposizione dei bilanci preventivi annuale e triennale, la pianificazione generale del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, le iniziative di pace e integrazione dei popoli, e per la promozione di tutte quelle attività che sono la ricchezza vera di una terra, favorisce l'istituzione del Consiglio Grande.
2- Il Consiglio Grande è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza, dal consigliere comunale anziano.
3- Il Consiglio Grande è composto da:
a) Sindaco, consiglieri ed assessori comunali in carica;
b) Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;
c) Rappresentanti di altri Enti pubblici del territorio comunale;
d) rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori presenti sul territorio;
e) presidenti dei comitati di quartiere e di frazione, delle associazioni culturali, del turismo, ricreative, sportive, di volontariato, rappresentanti delle Istituzioni e del Distretto Scolastico operanti nel territorio comunale.
4- Il Consiglio Grande è organo esclusivamente consultivo.
5- Per particolari tematiche sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Grande:
a) i parlamentari marchigiani eletti nel collegio elettorale del Comune di Fabriano;
b) i cittadini del Comune di Fabriano eletti nel Consiglio regionale e provinciale;
c) i rappresentanti di enti e comunità religiose presenti nel territorio;
d) qualora gli argomenti all'ordine del giorno siano di interesse sovracomunale, sono altresì invitati a partecipare anche i consiglieri provinciali e regionali, unitamente ai presidenti del Consiglio Provinciale e Regionale ed il Presidente della Comunità Montana
6- Il funzionamento del Consiglio grande sarà disciplinato da apposito regolamento.
 
Art. 69 - Comitati di quartiere e di frazione

1- Il Comune di Fabriano riconosce i quartieri e le frazioni quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione dei problemi di vero interesse per la popolazione rappresentata.
2- Riconosce inoltre alle stesse entità la capacità ed il ruolo di organizzare attività ricreative di cultura popolare e di folklore che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle frazioni stesse.
3- L'assemblea dei cittadini residenti in uno o più quartieri o in una o più frazioni elegge il Comitato in un numero minimo di 5 componenti, coadiuvata da personale dell'Ente, fermo restando che la composizione massima sarà fissata da apposito regolamento.
4- L'istituzione, le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamento dei comitati saranno disciplinati da apposito regolamento.
 
Art. 70 - Consulte di settore

1- Le consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposta nei settori di loro specifico interesse.
2- Le consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quegli organismi e persone che hanno una particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze.
3- Le consulte sono soggetti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.
4- Il regolamento disciplina il numero, i settori e le specifiche funzioni delle consulte.
5- Nelle consulte sono rappresentate le associazioni e le organizzazioni di settore che siano registrate nell'apposito albo secondo i requisiti generali precisati dal regolamento.
6- Le consulte vengono interpellate, secondo le aree ed i settori di loro attività, anche in assemblea generale, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento.
 
Art. 71 - Consultazioni ed iniziativa popolare

1- Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione debbono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.
2- I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, in considerazione della loro rilevanza, provvedono a mettere quanto prima all'Ordine del Giorno della Giunta e della Commissione comunale competente l'argomento proposto avente i requisiti di cui al successivo articolo 72, commi 2, 3 e 4. L'istanza comporta comunque per il Sindaco o per l'assessore competente l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora le istanze, petizioni non siano accolte, la relativa pronuncia dovrà essere adeguatamente motivata.
3- Le modalità ed i termini della consultazione, dell'esercizio del diritto di petizione e proposta sono stabiliti da apposito regolamento.
 
Art. 72 - Diritto di iniziativa

1- Il diritto di iniziativa popolare per la formazione di atti e provvedimenti amministrativi di interesse locale generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.
2- La proposta deve essere sottoscritta da cittadini residenti nel Comune in un numero non inferiore a 150 se di competenza del Consiglio comunale e non inferiore a 100 se di competenza della Giunta Comunale, fatte salve le proposte e le iniziative del Consiglio Comunale dei ragazzi.
3- Sono esclusi dal diritto di iniziativa : tasse, tributi e tariffe , espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine, revisione del presente Statuto.
4- Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche su questioni riguardanti singole frazioni mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno il 20% dei rispettivi residenti aventi diritto al voto con un minimo di 20 firme, fermo restando il tetto minimo di firme di cui al 2° comma, qualora detta percentuale imponga un numero maggiore di firme.
5- Il regolamento disciplina modalità di raccolta delle firme, procedure e tempi di risposte, oltre agli strumenti necessari ad esplicare tale diritto, forniti dal Comune .
 
Art. 73 - Referendum consultivo

1- Il comune di Fabriano prevede il referendum consultivo quale strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica; questo è un istituto che permette agli amministratori di assumere determinazioni nella consapevolezza dell'orientamento prevalente nella comunità su materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2- Non sono ammessi referendum su: questioni concernenti persone, tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini, Statuto e regolamento del Consiglio Comunale, espropriazioni per pubblica utilità , piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi, su materie nelle quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge ,tutela delle minoranze etniche e religiose.
3- Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di indizione del referendum nonché gli stranieri e gli apolidi residenti anagraficamente che alla data della consultazione abbiano compiuto il 18° anno di età, secondo le modalità che verranno determinate con apposito Regolamento.
4- La proposta di indizione del referendum consultivo può essere avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
5- Le proposte avanzate dal Consiglio Comunale debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n.50 elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 1500 aventi diritto al voto referendario.
6- Entro 30 giorni dalla richiesta, una commissione composta dal Difensore civico, dal Segretario Comunale e da un esperto designato dalla Prefettura decide, a maggioranza dei voti, sull'ammissibilità delle richieste di referendum di iniziativa popolare. Le decisioni della commissione, alla quale partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato promotore, sono vincolanti e delle stesse il Consiglio Comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
7- I Referendum vengono effettuati non più di una volta l'anno, in unica sessione, non in coincidenza con altre operazioni di voto. I quesiti debbono essere indicati in maniera chiara, semplice ed univoca su schede separate.
8- Non può essere proposto un nuovo referendum sulla medesima questione prima che siano trascorsi tre anni e comunque prima dell'elezione del nuovo consiglio
9- Salvo motivi di urgenza, una volta indetto il referendum con provvedimento del sindaco, gli organi del comune si astengono dal deliberare sulle materie oggetto del referendum stesso.
10- Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
11- Il referendum decade qualora vengano adottati provvedimenti, dichiarati conformi all'oggetto del quesito referendario dalla Commissione di cui al comma 6 , rendendone inutile lo svolgimento. Decade altresì in caso di scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha proposto mentre viene posticipato qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
12- Entro 30 giorni dalla consultazione, il Consiglio Comunale proclama l'esito della stessa ed è tenuto nei termini suddetti ad assumere gli atti ed i provvedimenti conseguenti all'esito del referendum. In caso di certificata impossibilità di effettuare variazioni di bilancio, l'efficacia degli atti può essere rinviata al successivo esercizio finanziario.
13- Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum .
 
Art. 74 - Pubblici dibattiti

1- Il comune prevede l'indizione di pubblici dibattiti in apposite assemblee su argomenti riguardanti specificamente l'attività amministrativa.
2- L'assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio comunale a richiesta del Sindaco, dei 2/5 del consiglio comunale, del consiglio grande o di almeno duecento cittadini aventi diritto.
3- Il regolamento disciplina le modalità di richiesta, partecipazione e conduzione del pubblico dibattito.
 
Art. 75 - Conferenza dei servizi pubblici locali

1- Il sindaco indice periodicamente conferenze sui servizi pubblici locali alle quali partecipano, con le modalità fissate dal regolamento, i soggetti pubblici e privati gestori di servizi stessi, le associazioni degli utenti, le organizzazioni sindacali e di categoria.
2- La conferenza sui servizi analizza l'andamento qualitativo, quantitativo, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.
3- Il difensore civico deve svolgere ogni sei mesi una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni nella gestione dei servizi.
4- Le risultanze della conferenza sono valutate in sede di predisposizione del progetto di bilancio.
 
Art. 76 - Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza e dopo l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso , salvo che il Comune , costituendosi , abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.
 


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